Divieto di utilizzo e commercializzazione di cosmetici contenenti nuove sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) – Regolamento UE 2025/877

Lun, 01/09/2025 - 15:31
comunicato stampa

Cosmetici: dal 1° settembre 2025 scatta il divieto per oltre 20 sostanze CMR

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877, che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009, relativo ai prodotti cosmetici. Il nuovo Regolamento introduce importanti restrizioni sull’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
 

A partire dal 1° settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di prodotti cosmetici contenenti alcune sostanze CMR, tra cui:

  • Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (ampiamente usato nei gel UV per unghie),

  • Tetrabromobisfenolo A,

  • Transfluthrin,

  • Oltre 20 ulteriori sostanze, ora inserite nell’Allegato II come completamente vietate.

Le nuove regole per produttori, rivenditori e professionisti dal 1° settembre 2025:

  • Non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire cosmetici contenenti tali sostanze;

  • Ne è vietato l’uso nei trattamenti professionali (cabina estetica, parrucchieri, ecc.);

  • Non importa se i prodotti sono stati acquistati prima dell’entrata in vigore o se sono ancora validi: non potranno più essere utilizzati.
     

Le imprese che hanno ancora a magazzino cosmetici contenenti sostanze vietate devono:

  • Smettere di usarli entro il 31 agosto 2025;

  • Sospendere immediatamente l’acquisto di cosmetici non conformi;

  • Provvedere al corretto smaltimento dei prodotti;

  • Valutare un eventuale accordo con il fornitore per la restituzione o lo smaltimento dei prodotti in stock;

  • Conservare fatture e documentazione di magazzino per le eventuali rettifiche contabili.

 

Durante questa fase transitoria, si raccomanda alle imprese di:

  • Verificare attentamente l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima di procedere con l’acquisto;

  • Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al Regolamento (UE) 2025/877.

 

Per facilitare le verifiche, è disponibile l’elenco completo delle sostanze vietate, con nome INCI e codice CAS, allegato al Regolamento.

 

Staff Comunicazione CNA Ragusa